Consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. per contestazioni di addebiti in conto corrente

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c. per contestazioni di addebiti in conto corrente

Con ordinanza del 17 marzo 2015, il Tribunale di Monza – sulla scorta di numerosi e recenti riferimenti giurisprudenziali – ha preso posizione in maniera netta in ordine alla ammissibilità della procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite nell’ambito dei rapporti bancari per controversie aventi ad oggetto la contestazione di addebiti illegittimi (interessi usurari e anatocistici, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie, etc.).

In particolare, la finalità di istruzione preventiva della suddetta procedura, consentirebbe di ridurre i costi ed accelerare i tempi rispetto ad procedimento ordinario.

 

Rivalsa del datore di lavoro: Il risarcimento che spetta all’azienda

Nel caso in cui un dipendente sia costretto ad assentarsi dal lavoro in conseguenza delle lesioni subite per responsabilità dei terzi dovuta a sinistro stradale, sia in itinere sia in orario extra, ovvero ad un qualsiasi comportamento doloso e/o colposo attinente ai fatti della vita privata, il datore di lavoro ha il diritto di ottenere l’integrale risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazione lavorative del dipendente stesso.

Nello specifico dovranno essere risarcite all’Azienda tutte le somme dalla stessa corrisposte al dipendente infortunato a titolo di stipendio, TFR, indennità malattie, tredicesima mensilità, contributi, accantonamenti, ecc., nonché le ulteriori spese dalla stessa sopportate per la mancata produzione, per le ore di straordinario lavorate da altri dipendenti o per eventuali penali con il cliente finale qualora dovessero slittare o saltare scadenze.

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Con la Legge 27.01.2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18.10.12 n. 179 convertito con modificazione  in Legge 17.12.12 n. 221, sono state introdotte nel nostro ordinamento tre distinte procedure concorsuali, ad accesso (tendenzialmente) volontario ed alternativo, per disciplinare l’insolvenza del debitore civile:

  • Procedure conservative:
  • Accordo di ristrutturazione (artt. 6-12, 13, 14)
  • Piano del consumatore (artt. 6-8, 12bis, 13, 14bis)
  • Procedure liquidatorie:
  • Liquidazione (artt. 14ter – terdecies)

Il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura è che il ricorrente debitore si trovi in una situazione di SOVRAINDEBITAMENTO , così come definita dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012, ovvero che sussista il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Il presupposto soggettivo , ex art. 7, comma 2, lett. a), è che il debitore non sia assoggettabile ad altra procedura concorsuale.

Il Tribunale competente in base al disposto dell’art. 7, comma 1) Legge 3/2012 è quello nel cui circondario ha residenza o sede principale il debitore.